| 1. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto,
determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale necessario al funzionamento
della sezione di cui all'articolo 1, rivedendo le piante
organiche di altri uffici.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni
contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
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