| 1. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto,
definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la pianta organica del personale
necessario al funzionamento della corte di assiste di appello
di cui all'articolo 1, all'uopo rivedendo le piante organiche
di altri uffici.
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