| (Finalità generali).
1. Al fine di consentire alle persone anziane di mantenere
un ruolo sociale, le amministrazioni locali possono impiegare
le predette persone nelle attività lavorative di utilità
sociale e culturale di cui all'articolo 5.
2. Gli enti locali possono disporre che gli anziani siano
applicati presso cooperative sociali, organizzazioni di
volontariato ed associazioni senza scopo di lucro, operanti
nel campo sociale e culturale.
3. Si considerano persone anziane, ai fini della presente
legge, quelle che hanno compiuto i sessanta anni di età, che
non svolgano attività professionali.
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