| (Forma del contratto).
1. L'incarico per le attività di cui all'articolo 1
avviene mediante contratto di collaborazione regolato dal
diritto privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato.
2. Il contratto di cui al comma 1 deve riguardare
un'attività socialmente utile, regolamentandone la
prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la
durata ed il diritto di recesso.
3. Le attività di cui all'articolo 1 devono essere
compatibili con le condizioni di salute, l'esperienza e le
attitudini dell'anziano.
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