| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
Pag. 4
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |