| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 800 milioni per l'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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