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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8554
DDL0476-0002
Progetto di legge Camera n. 476 - testo presentato - (DDL13-476)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C476. TESTIPDL
...C476.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC476 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Nell'ultimo periodo si è
  avvertita l'esigenza da parte delle forze politiche e sociali
  di porre in discussione le attuali "regole" per modificarle e
  scriverne di nuove.  Probabilmente - come è già accaduto nel
  passato - alcuni cambiamenti sono necessari per adeguare
  istituti non più al passo con i tempi o che hanno finito per
  non avere alcuna giustificazione.  In entrambe le ipotesi si
  generano forze e posizioni di potere che contrastano i
  cambiamenti con le più articolate e disparate motivazioni,
  frenando in ogni modo l'ammodernamento e l'adeguamento ai
  tempi ed alle nuove esigenze politiche e sociali.  E' evidente
  che quando poteri, organi e settori si arroccano sulle proprie
  posizioni, mirando a consolidarle o comunque gelosamente
  custodirle, chiudendosi alle novità, allora essi manifestano
  più vistosamente la propria crisi, rendendo ancora più
  necessario l'intervento per favorire l'adeguamento delle
  regole alla nuova realtà.
     In questo quadro ambientale e politico si inserisce la
  ferma protesta dell'avvocatura contro l'insufficiente risposta
  legislativa in chiave di "novità" in tema di giustizia e più
  precisamente di giustizia civile.  Seppure all'esterno sono
  state fatte passare - da gruppi politici in distonia con
  l'avvocatura - le forme di agitazione della classe forense
  come espressione della volontà di conservare posizioni
  superate dalle nuove esigenze sociali che, invece,
  sembrerebbero tendere ad una giustizia celere e sostanziale,
  in realtà l'avvocatura - componente necessaria e mediana tra
  lo Stato ed il cittadino che domanda giustizia - sposa da
  sempre gli interessi sociali della comunità e taccia la
  riforma, così come elaborata nel 1990 e nel 1991 ed entrata in
 
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  vigore nel maggio del 1995, come una normativa che ha avuto il
  demerito di istituire l'aberrante figura del giudice di pace,
  giudice di equità, espressione della realtà sociale, che, in
  realtà, pronuncia secondo diritto come un magistrato togato
  per i giudizi il cui valore sia superiore a lire 2.000.000
  (due milioni), e di novellare il sistema processualistico
  civile comprimendo i diritti costituzionalmente garantiti
  della difesa e della qualità della difesa, introducendo
  preclusioni e termini perentori solo per le parti e per i loro
  avvocati e lasciando agli stessi anche il ruolo di
  trasformarsi, all'occasione, in giudici per sfoltire i giudizi
  pendenti con il vecchio rito.
     Contro una inverosimile commistione tra avvocati e
  magistrati ed a parziale contemperamento dei principi
  costituzionali citati, oggi ampiamente soffocati, la proposta
  di legge in esame ha il fine di evidenziare lacune sostanziali
  o di semplice dimenticanza e, se accolta, ridurrebbe
  enormemente la grave odierna conflittualità in attesa di un
  progetto di legge complessivo che riconduca il giudice di pace
  nell'alveo delle competenze ad esso naturalmente spettanti e
  che riguardano esclusivamente i giudizi risolvibili secondo
  equità e, quindi, inferiori nella competenza per valore a lire
  2.000.000, nonché con apposita posta in bilancio, istituisce
  sezioni stralcio formate da avvocati che si cancellino
  dall'albo e rendano i loro servizi - adeguatamente retribuiti
  - per la giustizia e per la definizione delle cause pendenti
  secondo il vecchio rito.
     L'articolo 1 riconduce la competenza per valore del
  giudice di pace nell'ambito della competenza per valore di
  lire sette milioni per tutte le controversie, evitando - in
  tal modo - l'inutile differenza di competenza per valore tra
  le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
  di veicoli e natanti o le altre ad esso spettanti.  Resta ferma
  la competenza contemplata nello stesso articolo 7, terzo
  comma, nn. 1, 2, 3 del codice di procedura civile.
     L'articolo 2 riconduce la competenza per valore del
  pretore ad un massimo di lire trenta milioni.  In proposito,
  merita di essere sottolineato che il pretore tra qualche tempo
  sarà competente a decidere anche le controversie in materia di
  pubblico impiego e l'articolo 2 in esame - riducendone la
  competenza per valore - consentirà un maggiore equilibrio nel
  carico di lavoro cui dovrà sobbarcarsi il pretore.
     L'articolo 3 concede la facoltà al giudice o alla parte di
  ascoltare personalmente le parti processuali per un libero
  interrogatorio ovvero per la loro conciliazione, evitando -
  come accadrebbe nella pratica - l'inutile affollamento delle
  aule di udienza per giudizi che non necessitano - in
  considerazione della loro natura e valore - di una
  comparizione personale.
     L'articolo 4 è posto a garanzia delle parti costituite che
  per la sola mancata presenza alla prima udienza vedrebbero
  pregiudicate le loro domande con un abnorme provvedimento di
  cancellazione della causa di ruolo.  E ciò anche in
  considerazione della eventuale e probabile assenza del
  convenuto, strumentale alla cancellazione.  In altre parole, il
  convenuto in giudizio, in assenza dell'attore, avrebbe la
  facoltà di determinare la cancellazione della causa di ruolo,
  scegliendo di comparire o meno.
     L'articolo 5 attenua la sanzione per la mancata
  comparizione personale delle parti e riduce i costi gravanti
  sul cittadino nel caso che la parte intenda farsi
  rappresentare da un procuratore per il quale non vi sarebbe
  necessità di una procura per atto pubblico o autenticato, ma
  sarebbe sufficiente una procura per atto privato ovvero
  autenticato dal procuratore legale costituito per la parte da
  rappresentare.
     L'articolo 6 modifica l'articolo 184 del codice di
  procedura civile evitando che la parte che chiede l'ammissione
  del mezzo di prova, sulla opposizione della controparte, abbia
  la facoltà ed il diritto di avere un termine per controdedurre
  al mezzo istruttorio articolato dall'altra parte in assenza di
  contraddittorio.  Si pongono, in tal modo, le parti sullo
  stesso piano processuale equilibrando una posizione di
  indubbio vantaggio del convenuto che secondo la normativa
 
                               Pag. 3
 
  attualmente vigente potrebbe articolare una prova senza che vi
  sia la possibilità per l'attore di controdedurre alla
  stessa.
     L'articolo 7 prevede una nuova disciplina delle
  preclusioni e delle decadenze, sostituendo l'articolo
  184- bis  del codice di procedura civile.
     L'articolo 8 coordina l'articolo 543 del codice di
  procedura civile con l'articolo 165, eliminando il riferimento
  all'articolo 314 del codice di procedura civile abrogato, e
  concedendo al debitore esecutato di prendere visione del
  fascicolo in tempo utile per eventualmente sollevare proprie
  eccezioni al momento dell'udienza di comparizione.  Lasciando
  inalterato il testo dell'articolo 543 del codice di procedura
  civile invece, dando per scontata l'errata indicazione
  dell'articolo 314 del codice di procedura civile che la norma
  contempla, qualora il creditore voglia costituirsi in giudizio
  al decimo giorno dalla avvenuta notifica, si avrebbe la
  possibilità che il debitore possa comparire in udienza il
  giorno successivo alla costituzione dell'attore, con evidente
  compressione del diritto alla difesa.
 
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