| Onorevoli Colleghi! - Nell'ultimo periodo si è
avvertita l'esigenza da parte delle forze politiche e sociali
di porre in discussione le attuali "regole" per modificarle e
scriverne di nuove. Probabilmente - come è già accaduto nel
passato - alcuni cambiamenti sono necessari per adeguare
istituti non più al passo con i tempi o che hanno finito per
non avere alcuna giustificazione. In entrambe le ipotesi si
generano forze e posizioni di potere che contrastano i
cambiamenti con le più articolate e disparate motivazioni,
frenando in ogni modo l'ammodernamento e l'adeguamento ai
tempi ed alle nuove esigenze politiche e sociali. E' evidente
che quando poteri, organi e settori si arroccano sulle proprie
posizioni, mirando a consolidarle o comunque gelosamente
custodirle, chiudendosi alle novità, allora essi manifestano
più vistosamente la propria crisi, rendendo ancora più
necessario l'intervento per favorire l'adeguamento delle
regole alla nuova realtà.
In questo quadro ambientale e politico si inserisce la
ferma protesta dell'avvocatura contro l'insufficiente risposta
legislativa in chiave di "novità" in tema di giustizia e più
precisamente di giustizia civile. Seppure all'esterno sono
state fatte passare - da gruppi politici in distonia con
l'avvocatura - le forme di agitazione della classe forense
come espressione della volontà di conservare posizioni
superate dalle nuove esigenze sociali che, invece,
sembrerebbero tendere ad una giustizia celere e sostanziale,
in realtà l'avvocatura - componente necessaria e mediana tra
lo Stato ed il cittadino che domanda giustizia - sposa da
sempre gli interessi sociali della comunità e taccia la
riforma, così come elaborata nel 1990 e nel 1991 ed entrata in
Pag. 2
vigore nel maggio del 1995, come una normativa che ha avuto il
demerito di istituire l'aberrante figura del giudice di pace,
giudice di equità, espressione della realtà sociale, che, in
realtà, pronuncia secondo diritto come un magistrato togato
per i giudizi il cui valore sia superiore a lire 2.000.000
(due milioni), e di novellare il sistema processualistico
civile comprimendo i diritti costituzionalmente garantiti
della difesa e della qualità della difesa, introducendo
preclusioni e termini perentori solo per le parti e per i loro
avvocati e lasciando agli stessi anche il ruolo di
trasformarsi, all'occasione, in giudici per sfoltire i giudizi
pendenti con il vecchio rito.
Contro una inverosimile commistione tra avvocati e
magistrati ed a parziale contemperamento dei principi
costituzionali citati, oggi ampiamente soffocati, la proposta
di legge in esame ha il fine di evidenziare lacune sostanziali
o di semplice dimenticanza e, se accolta, ridurrebbe
enormemente la grave odierna conflittualità in attesa di un
progetto di legge complessivo che riconduca il giudice di pace
nell'alveo delle competenze ad esso naturalmente spettanti e
che riguardano esclusivamente i giudizi risolvibili secondo
equità e, quindi, inferiori nella competenza per valore a lire
2.000.000, nonché con apposita posta in bilancio, istituisce
sezioni stralcio formate da avvocati che si cancellino
dall'albo e rendano i loro servizi - adeguatamente retribuiti
- per la giustizia e per la definizione delle cause pendenti
secondo il vecchio rito.
L'articolo 1 riconduce la competenza per valore del
giudice di pace nell'ambito della competenza per valore di
lire sette milioni per tutte le controversie, evitando - in
tal modo - l'inutile differenza di competenza per valore tra
le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e natanti o le altre ad esso spettanti. Resta ferma
la competenza contemplata nello stesso articolo 7, terzo
comma, nn. 1, 2, 3 del codice di procedura civile.
L'articolo 2 riconduce la competenza per valore del
pretore ad un massimo di lire trenta milioni. In proposito,
merita di essere sottolineato che il pretore tra qualche tempo
sarà competente a decidere anche le controversie in materia di
pubblico impiego e l'articolo 2 in esame - riducendone la
competenza per valore - consentirà un maggiore equilibrio nel
carico di lavoro cui dovrà sobbarcarsi il pretore.
L'articolo 3 concede la facoltà al giudice o alla parte di
ascoltare personalmente le parti processuali per un libero
interrogatorio ovvero per la loro conciliazione, evitando -
come accadrebbe nella pratica - l'inutile affollamento delle
aule di udienza per giudizi che non necessitano - in
considerazione della loro natura e valore - di una
comparizione personale.
L'articolo 4 è posto a garanzia delle parti costituite che
per la sola mancata presenza alla prima udienza vedrebbero
pregiudicate le loro domande con un abnorme provvedimento di
cancellazione della causa di ruolo. E ciò anche in
considerazione della eventuale e probabile assenza del
convenuto, strumentale alla cancellazione. In altre parole, il
convenuto in giudizio, in assenza dell'attore, avrebbe la
facoltà di determinare la cancellazione della causa di ruolo,
scegliendo di comparire o meno.
L'articolo 5 attenua la sanzione per la mancata
comparizione personale delle parti e riduce i costi gravanti
sul cittadino nel caso che la parte intenda farsi
rappresentare da un procuratore per il quale non vi sarebbe
necessità di una procura per atto pubblico o autenticato, ma
sarebbe sufficiente una procura per atto privato ovvero
autenticato dal procuratore legale costituito per la parte da
rappresentare.
L'articolo 6 modifica l'articolo 184 del codice di
procedura civile evitando che la parte che chiede l'ammissione
del mezzo di prova, sulla opposizione della controparte, abbia
la facoltà ed il diritto di avere un termine per controdedurre
al mezzo istruttorio articolato dall'altra parte in assenza di
contraddittorio. Si pongono, in tal modo, le parti sullo
stesso piano processuale equilibrando una posizione di
indubbio vantaggio del convenuto che secondo la normativa
Pag. 3
attualmente vigente potrebbe articolare una prova senza che vi
sia la possibilità per l'attore di controdedurre alla
stessa.
L'articolo 7 prevede una nuova disciplina delle
preclusioni e delle decadenze, sostituendo l'articolo
184- bis del codice di procedura civile.
L'articolo 8 coordina l'articolo 543 del codice di
procedura civile con l'articolo 165, eliminando il riferimento
all'articolo 314 del codice di procedura civile abrogato, e
concedendo al debitore esecutato di prendere visione del
fascicolo in tempo utile per eventualmente sollevare proprie
eccezioni al momento dell'udienza di comparizione. Lasciando
inalterato il testo dell'articolo 543 del codice di procedura
civile invece, dando per scontata l'errata indicazione
dell'articolo 314 del codice di procedura civile che la norma
contempla, qualora il creditore voglia costituirsi in giudizio
al decimo giorno dalla avvenuta notifica, si avrebbe la
possibilità che il debitore possa comparire in udienza il
giorno successivo alla costituzione dell'attore, con evidente
compressione del diritto alla difesa.
| |