| 1. All'articolo 180 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il giudice istruttore, ove lo ritenga opportuno, ovvero
su richiesta di parte, può disporre la comparizione personale
delle parti costituite ai fini del loro libero interrogatorio
e per esperire il tentativo di conciliazione".
| |