| 1. Il primo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Nella prima udienza di trattazione il giudice
istruttore, ove abbia disposto la comparizione personale delle
parti ai sensi dell'articolo 180, interroga liberamente quelle
presenti e, quando la natura della causa lo consenta, tenta la
conciliazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve attribuire
al procuratore il potere di conciliare e transigere la
controversia".
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