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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8560
DDL0476-0008
Progetto di legge Camera n. 476 - testo presentato - (DDL13-476)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C476. TESTIPDL
...C476.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC476 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il primo comma dell'articolo 184 del codice di
  procedura civile è sostituito dal seguente:
       "Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice
  istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
  ammette i mezzi di prova proposti, ovvero, su istanza di
  parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il
  quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi
  mezzi di prova, nonché altro termine al convenuto, ove si
 
                               Pag. 6
 
  opponga all'ammissione, per controdedurre ed indicare la prova
  contraria ed un termine all'attore per formulare deduzioni
  avverso tale ultima indicazione".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-476 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0476 TOTPAG=0006 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=024 PAGFIN=0006 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=047600 00 FASCIDC=13DDL0476 SORTNAV=0047600 000 00000 ZZDDLC476 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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