| 1. Il primo comma dell'articolo 184 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice
istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
ammette i mezzi di prova proposti, ovvero, su istanza di
parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il
quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi
mezzi di prova, nonché altro termine al convenuto, ove si
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opponga all'ammissione, per controdedurre ed indicare la prova
contraria ed un termine all'attore per formulare deduzioni
avverso tale ultima indicazione".
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