| Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto
si propone di sanare, come già avvenuto per il personale della
Ragioneria generale dello Stato, la disparità di trattamento
prodottasi in seguito all'applicazione della legge n. 312 del
1980 e resa vieppiù evidente per effetto del successivo
"ricompattamento". L'applicazione di tale normativa, infatti,
in ragione del lungo periodo di tempo intercorso tra la sua
promulgazione e la declaratoria dei profili (con conseguente
ricompattamento delle carriere già soppresse dalla legge n.
312 del 1980), ha determinato una situazione di svantaggio per
il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
legge; il predetto personale non ha pertanto potuto conseguire
i benefìci riconosciuti a coloro che fossero stati immessi in
carriera nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della legge n. 312 del 1980 e la declaratoria dei profili
professionali sulla base dei concorsi banditi ai sensi delle
disposizioni anteriori alla legge n. 312 del 1980 (ancora per
carriere e non per profili), in assenza della declaratoria dei
profili stessi.
Come accennato, la descritta situazione è stata sanata
nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato a seguito
dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1985, n. 427 che
ha esteso (articolo 8, comma 6) le norme dettate in sede di
abolizione della ex carriera speciale al personale delle
carriere ordinarie di concetto. Analogo trattamento non è
stato invece riservato al personale della carriera di concetto
ordinaria della Corte dei conti al quale, fino alla
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declaratoria dei profili professionali, sono state ricondotte
le stesse attribuzioni, tuttora esplicate, previste per il
personale appartenente alla soppressa carriera speciale.
Va infine considerato che tutte le altre amministrazioni
nelle quali era prevista una carriera di concetto speciale
hanno ottenuto, successivamente alla soppressione della
carriera speciale, norme dirette a consentire al personale
della carriera di concetto ordinaria l'accesso alle qualifiche
funzionali superiori.
Gli oneri di spesa connessi all'auspicata approvazione
della proposta di legge in esame sono limitatissimi e molto
contenuti, dal momento che la normativa coinvolge poche unità
di personale, tuttora inquadrate nella VII qualifica
funzionale.
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