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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8567
DDL0478-0002
Progetto di legge Camera n. 478 - testo presentato - (DDL13-478)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C478. TESTIPDL
...C478.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC478 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto
  si propone di sanare, come già avvenuto per il personale della
  Ragioneria generale dello Stato, la disparità di trattamento
  prodottasi in seguito all'applicazione della legge n. 312 del
  1980 e resa vieppiù evidente per effetto del successivo
  "ricompattamento".  L'applicazione di tale normativa, infatti,
  in ragione del lungo periodo di tempo intercorso tra la sua
  promulgazione e la declaratoria dei profili (con conseguente
  ricompattamento delle carriere già soppresse dalla legge n.
  312 del 1980), ha determinato una situazione di svantaggio per
  il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
  legge; il predetto personale non ha pertanto potuto conseguire
  i benefìci riconosciuti a coloro che fossero stati immessi in
  carriera nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
  della legge n. 312 del 1980 e la declaratoria dei profili
  professionali sulla base dei concorsi banditi ai sensi delle
  disposizioni anteriori alla legge n. 312 del 1980 (ancora per
  carriere e non per profili), in assenza della declaratoria dei
  profili stessi.
     Come accennato, la descritta situazione è stata sanata
  nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato a seguito
  dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1985, n. 427 che
  ha esteso (articolo 8, comma 6) le norme dettate in sede di
  abolizione della ex carriera speciale al personale delle
  carriere ordinarie di concetto.  Analogo trattamento non è
  stato invece riservato al personale della carriera di concetto
  ordinaria della Corte dei conti al quale, fino alla
 
                               Pag. 2
 
  declaratoria dei profili professionali, sono state ricondotte
  le stesse attribuzioni, tuttora esplicate, previste per il
  personale appartenente alla soppressa carriera speciale.
     Va infine considerato che tutte le altre amministrazioni
  nelle quali era prevista una carriera di concetto speciale
  hanno ottenuto, successivamente alla soppressione della
  carriera speciale, norme dirette a consentire al personale
  della carriera di concetto ordinaria l'accesso alle qualifiche
  funzionali superiori.
     Gli oneri di spesa connessi all'auspicata approvazione
  della proposta di legge in esame sono limitatissimi e molto
  contenuti, dal momento che la normativa coinvolge poche unità
  di personale, tuttora inquadrate nella VII qualifica
  funzionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-478 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0478 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=047800 00 FASCIDC=13DDL0478 SORTNAV=0047800 000 00000 ZZDDLC478 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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