| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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