| (Ambito operativo).
1. Ai sensi della presente legge sono considerati lavori
di utilità sociale quelli che hanno le seguenti finalità:
a) di carattere sociale, che rientrano nell'area
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
b) di carattere civile, che rientrano nell'area
della tutela e del miglioramento della qualità della vita;
c) di carattere culturale, che rientrano nell'area
sia della tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della
cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, sia
delle attività di animazione ricreativa, turistica e
sportiva.
2. I compiti di cui al comma 1 non devono essere in
contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione
giovanile, o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie
protette.
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