| 1. I beni culturali mobili ed immobili che costituiscono
il patrimonio storico, artistico e ambientale del Sannio e
dell'Irpinia, situati nelle province di Benevento e di
Avellino, individuati con le modalità di cui all'articolo 2,
sono dichiarati di interesse nazionale e per il loro recupero,
valorizzazione, conservazione e fruizione si applicano le
disposizioni della presente legge.
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