| 1. I Ministri per i beni culturali e ambientali, dei
lavori pubblici e dell'ambiente promuovono un'intesa tra tutte
le amministrazioni statali, la regione Campania, i comuni e
gli enti pubblici, anche economici, interessati e provvedono
alla definizione di un progetto globale e di un piano
pluriennale di sostegno per gli interventi e le opere
necessarie alla realizzazione dello stesso, per il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Il progetto di cui al comma 1 è definito sulla base
delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge
nonché di tutte le risorse disponibili nei programmi o bilanci
delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali della
regione Campania, compresi eventuali contributi dell'Unione
europea. A tale fine i predetti soggetti sono tenuti a
comunicare ai Ministri di cui al comma 1 le disponibilità
suddette. L'intesa definisce, altresì, le modalità di
coordinamento e di gestione dell'intervento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministri per i beni culturali e
ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sono
finalizzate le disponibilità della presente legge e coordinate
tutte le altre disponibilità definite ai sensi del comma 2.
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