| 1. Nell'individuazione delle aree del Parco del Sannio e
dell'Irpinia le soprintendenze per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici interessate devono tenere
conto dei giacimenti e delle aree limitrofe al fine di evitare
insediamenti in contrasto con la conservazione e la
valorizzazione degli stessi. A tal fine la regione Campania,
su proposta delle soprintendenze competenti, limitatamente
alle aree interessate, provvede a disporre gli opportuni
vincoli ai sensi delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.
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