| 1. Le soprintendenze per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici interessate, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono un piano operativo provvedendo a definire i
tempi, il fabbisogno finanziario e le modalità di esecuzione
delle seguenti fasi:
a) monitoraggio di tutti i giacimenti disponibili
nell'area indicata all'articolo 1;
b) classificazione dei beni mobili, ovvero reperti
archeologici, beni artistici e storici, librari ed
archivistici, ed immobili, ovvero ambientali, archeologici,
architettonici e geopaleontologici, disponibili in rapporto
alle specificità ed ai costi necessari per la loro piena
valorizzazione, nonché all'individuazione di tutti quelli
d'interesse nazionale ed internazionale;
c) delimitazione dei singoli giacimenti
archeologici e geopaleontologici e definizione dei
collegamenti a rete.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 le
soprintendenze per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici provvedono a formulare ai soggetti, di cui
all'articolo 2, le proposte operative ed il relativo
fabbisogno finanziario.
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3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1 il Ministero per i beni culturali e ambientali
e le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici competenti provvedono alla delimitazione
ed alla definizione del Parco archeogeopaleontologico del
Sannio e dell'Irpinia, denominato "Parco del Sannio e
dell'Irpinia".
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