| 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 200 miliardi per gli anni 1996-1998, di cui lire
50 miliardi per l'anno 1996, lire 75 miliardi per l'anno 1997
e lire 75 miliardi per l'anno 1998. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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