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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8578
DDL0480-0002
Progetto di legge Camera n. 480 - testo presentato - (DDL13-480)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C480. TESTIPDL
...C480.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC480 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - E' a tutti ben noto come uno dei
  tanti problemi che assillano la giustizia italiana sia
  costituito dalla carenza degli organici dei magistrati, cui il
  legislatore ha cercato di ovviare reclutando vice pretori
  onorari, vice procuratori onorari, giudici di pace e,
  prossimamente, vice pretori aggregati.
     L'apporto dato, in particolare, dai vice pretori e dai
  vice procuratori onorari alla giustizia civile e penale è
  sicuramente prezioso e consente uno smaltimento più sollecito
  delle pendenze e delle sopravvenienze nei vari uffici
  giudiziari.
     Il sacrificio e l'impegno di tali magistrati onorari non
  sono adeguatamente ricompensati dallo Stato che eroga una
  indennità di lire sessantamila per ogni udienza a ciascuno di
  tali giudici e che si è riservato la possibilità di adeguare,
  con cadenza triennale, l'ammontare di tale indennità in
  relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
  verificatasi nel triennio precedente.
     Ora, a prescindere dal fatto che nei primi sei anni di
  vigenza della legge lo Stato non ha ancora adeguato tale
  indennità che, dunque, rimane ancora nella misura
  originariamente determinata, è evidente che il compenso
  corrisposto ai magistrati onorari è, in rapporto alle
  prestazioni fornite, del tutto inadeguato.
     Con la presente proposta di legge, che riproduce lo schema
  di un'analoga iniziativa promossa nel corso della XII
  legislatura dal collega onorevole La Grua, si intende
  aumentare a lire centomila l'indennità attualmente fissata in
  lire sessantamila dall'articolo 4 delle norme approvate con
  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e si prevede che
  l'adeguamento di tale ammontare debba avvenire con cadenza
  biennale, anzichè triennale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-480 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0480 TOTPAG=0002 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0001 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=1 SORTRES= SORTDDL=048000 00 FASCIDC=13DDL0480 SORTNAV=0048000 000 00000 ZZDDLC480 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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