| 1. Al comma 1 dell'articolo 4 delle norme approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, la parola:
"sessantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila".
2. Al comma 2 del citato articolo 4 delle norme approvate
con decreto legislativo n. 273 del 1989 la parola:
"sessantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila".
3. Il comma 3 del citato articolo 4 delle norme approvate
con decreto legislativo n. 273 del 1989 è sostituito dal
seguente:
" 3. L'ammontare dell'indennità prevista dai commi
1 e 2 deve essere adeguato ogni due anni con decreto emanato
dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio
precedente".
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