| Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XII legislatura
la Commissione parlamentare antimafia ha in diverse occasioni
posto in evidenza come ad una revisione normativa volta a
superare le difficoltà di ordine giuridico incontrate
nell'applicazione dell'articolo 41- bis, comma 2,
dell'ordinamento penitenziario dovrebbe abbinarsi anche la
correzione di alcune disposizioni processuali al fine di
attenuare, se non di eliminare, inconvenienti di ordine
pratico derivanti dal sistema giuridico attualmente in vigore.
In particolare, è emersa in maniera diffusa la constatazione
che le traduzioni collettive, consentendo l'incontro tra
detenuti, limitano di fatto l'efficacia del regime speciale
introdotto dall'articolo 41- bis.
A fronte di tale situazione, la Commissione antimafia ha
convenuto sul fatto che le attuali tecnologie video, sulla
base anche di collaudata esperienza maturata in altri Paesi,
quali gli Stati Uniti d'America, e con opportuno adeguamento
normativo dell'articolo 147- bis delle dispo-jsizioni di
attuazione al codice di procedura penale, potrebbero
consentire il collegamento audiovisivo e, dunque, la
partecipazione a distanza dei soggetti detenuti ai sensi
dell'articolo 41- bis alle udienze dinanzi ai tribunali
di sorveglianza competenti per la trattazione dei reclami
proposti ai sensi dell'articolo 14- ter dell'ordinamento
penitenziario. Tale tecnologia, peraltro, sarebbe estensibile
ad ulteriori momenti di partecipazione processuale di tali
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soggetti davanti a diverse autorità giudiziarie.
L'ipotesi del collegamento video ed audio tra il luogo di
detenzione e l'autorità giudiziaria, come strumento utile per
evitare i rischi connessi alle complesse procedure di
traduzione dei detenuti, trova peraltro diffusi consensi
nell'ambito dei massimi livelli investigativi.
Appare evidente come l'impiego delle tecnologie
audiovisive nello specifico settore, oltre a recuperare ad
altri servizi, non meno importanti, buona parte delle unità di
personale impegnate a fronteggiare gli spostamenti di detenuti
sottoposti a regime speciale, renderebbe concretamente
operative e credibili disposizioni quale, appunto, l'articolo
41- bis dell'ordinamento penitenziario.
Per le ragioni succintamente indicate, si auspica la
rapida e tempestiva approvazione della proposta di legge in
oggetto.
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