| 1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è
inserito il seguente:
"Art. 45- bis. - (Partecipazione al
procedimento in camera di consiglio a distanza). - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 146- bis, commi 1 e 2, la
partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel
procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza è disposta dal
giudice o dal presidente del collegio con decreto motivato,
che è comunicato o notificato unitamente all'avviso di cui
all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 146- bis, commi 3, 4
e 5".
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