| 1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è
inserito il seguente:
"Art. 146- bis. - (Partecipazione al
dibattimento a distanza). - 1. Nei casi in cui si
procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51,
comma 3- bis, del codice, nei confronti di persona che si
trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, la
partecipazione dell'imputato al dibattimento avviene a
distanza qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico, ovvero il dibattimento sia di particolare
Pag. 4
complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria
ad evitare ritardi nel suo svolgimento, o a non recare
eccessivi disagi all'imputato che ne abbia fatto richiesta.
L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei
confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in
corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
partecipazione dell'imputato al dibattimento avviene a
distanza anche quando si tratta di detenuto nei cui confronti
è stata disposta la sospensione dell'applicazione delle regole
di trattamento e degli istituti previsti dalla legge
sull'ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
3. La partecipazione al dibattimento a distanza è
disposta, anche di ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase
degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel
corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e
ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.
4. Quando è disposta la partecipazione al
dibattimento a distanza, è attivato un collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia,
con modalità tali da assicurare la contestuale e reciproca
visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la
possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il
provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si
trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi
diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo
mezzo, di vedere ed udire gli altri. Un ausiliario del giudice
o altro pubblico ufficiale designato dal presidente o dal
giudice è presente nel luogo dove si trova l'imputato e ne
attesta l'identità, dando atto che non sono posti impedimenti
o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui
spettanti.
5. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Al difensore o al suo sostituto presente nell'aula
Pag. 5
di udienza è consentito di consultarsi riservatamente con
l'imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
6. Se nel dibattimento occorre procedere a
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implichi
l'osservazione diretta della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, autorizza la presenza dell'imputato
nell'aula di udienza per il tempo strettamente necessario al
compimento dell'atto".
| |