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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8583
DDL0481-0004
Progetto di legge Camera n. 481 - testo presentato - (DDL13-481)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C481. TESTIPDL
...C481.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC481 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di
  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è
  inserito il seguente:
     "Art.  146- bis.  -  (Partecipazione al
  dibattimento a distanza).  -  1.  Nei casi in cui si
  procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51,
  comma 3- bis,  del codice, nei confronti di persona che si
  trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, la
  partecipazione dell'imputato al dibattimento avviene a
  distanza qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
  ordine pubblico, ovvero il dibattimento sia di particolare
 
                               Pag. 4
 
  complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria
  ad evitare ritardi nel suo svolgimento, o a non recare
  eccessivi disagi all'imputato che ne abbia fatto richiesta.
  L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
  dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei
  confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in
  corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.
       2.  Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
  partecipazione dell'imputato al dibattimento avviene a
  distanza anche quando si tratta di detenuto nei cui confronti
  è stata disposta la sospensione dell'applicazione delle regole
  di trattamento e degli istituti previsti dalla legge
  sull'ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto
  contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
       3.  La partecipazione al dibattimento a distanza è
  disposta, anche di ufficio, dal presidente del tribunale o
  della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase
  degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel
  corso del dibattimento.  Il decreto è comunicato alle parti e
  ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.
       4.  Quando è disposta la partecipazione al
  dibattimento a distanza, è attivato un collegamento
  audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia,
  con modalità tali da assicurare la contestuale e reciproca
  visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la
  possibilità di udire quanto vi viene detto.  Se il
  provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si
  trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi
  diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo
  mezzo, di vedere ed udire gli altri.  Un ausiliario del giudice
  o altro pubblico ufficiale designato dal presidente o dal
  giudice è presente nel luogo dove si trova l'imputato e ne
  attesta l'identità, dando atto che non sono posti impedimenti
  o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui
  spettanti.
       5.  E' sempre consentito al difensore o a un suo
  sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
  l'imputato.  Al difensore o al suo sostituto presente nell'aula
 
                               Pag. 5
 
  di udienza è consentito di consultarsi riservatamente con
  l'imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
       6.  Se nel dibattimento occorre procedere a
  ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implichi
  l'osservazione diretta della sua persona, il giudice, ove lo
  ritenga indispensabile, autorizza la presenza dell'imputato
  nell'aula di udienza per il tempo strettamente necessario al
  compimento dell'atto".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-481 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0481 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=048100 00 FASCIDC=13DDL0481 SORTNAV=0048100 000 00000 ZZDDLC481 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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