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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8584
DDL0481-0005
Progetto di legge Camera n. 481 - testo presentato - (DDL13-481)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C481. TESTIPDL
...C481.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC481 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 147- bis  delle norme di attuazione, di
  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271,
  introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992,
  n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
  1992, n.356, è sostituito dal seguente:
     "Art.  147- bis.  -  (Esame delle persone che
  collaborano con la giustizia).  -  1.  L'esame in
  dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a
  programmi o misure di protezione si svolge con le cautele
  necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame,
  determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente
  del tribunale o della corte di assise, di ufficio ovvero su
  richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il
  programma o le misure di protezione.
       2.  Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei,
  il giudice o il presidente può disporre, anche d'ufficio, che
  l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento
  audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle
  persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame
  si trova.  In tal caso, un ausiliario del giudice o altro
  pubblico ufficiale designato dal presidente o dal giudice è
  presente nel luogo dove si trova la persona e ne attesta le
  generalità, dando atto delle cautele adottate per assicurare
  la genuinità dell'esame.
       3.  L'esame delle persone ammesse, in base alla
  legge, a programmi o misure di protezione si svolge in ogni
 
                               Pag. 6
 
  caso a distanza, con le modalità di cui al comma 2, quando si
  procede per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51,
  comma 3- bis,  del codice, ovvero quando nei confronti
  della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di
  cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto
  legislativo 29 marzo 1993, n.119; in quest'ultimo caso, nel
  procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a
  quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto
  legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
  volto della persona sia visibile.
       4.  Le modalità di cui al comma 2 possono essere
  altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
  persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma
  dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
  gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona
  da sottoporre ad esame".
     2.  Dopo l'articolo 147- bis  delle norme di
  attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
  procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
  1989, n. 271, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
     "Art.  147- ter.  -  (Ricognizione in dibattimento
  delle persone che collaborano con la giustizia).  -  1.
  Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della
  persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di
  cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto
  legislativo 29 marzo 1993, n.119, ovvero ad altro atto che
  implica l'osservazione diretta del corpo della medesima, il
  giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina
  la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo.
       2.  Durante tutto il tempo in cui la persona è
  presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a
  porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2
  dell'articolo 473 del codice.
       3.  Se l'atto da assumere non ne rende necessaria
 
                               Pag. 7
 
  l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad
  evitare che il volto della persona sia visibile".
 
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