| 1. L'articolo 147- bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271,
introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992,
n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n.356, è sostituito dal seguente:
"Art. 147- bis. - (Esame delle persone che
collaborano con la giustizia). - 1. L'esame in
dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione si svolge con le cautele
necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente
del tribunale o della corte di assise, di ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il
programma o le misure di protezione.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei,
il giudice o il presidente può disporre, anche d'ufficio, che
l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento
audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle
persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame
si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro
pubblico ufficiale designato dal presidente o dal giudice è
presente nel luogo dove si trova la persona e ne attesta le
generalità, dando atto delle cautele adottate per assicurare
la genuinità dell'esame.
3. L'esame delle persone ammesse, in base alla
legge, a programmi o misure di protezione si svolge in ogni
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caso a distanza, con le modalità di cui al comma 2, quando si
procede per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51,
comma 3- bis, del codice, ovvero quando nei confronti
della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di
cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n.119; in quest'ultimo caso, nel
procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
volto della persona sia visibile.
4. Le modalità di cui al comma 2 possono essere
altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma
dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona
da sottoporre ad esame".
2. Dopo l'articolo 147- bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Art. 147- ter. - (Ricognizione in dibattimento
delle persone che collaborano con la giustizia). - 1.
Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della
persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di
cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n.119, ovvero ad altro atto che
implica l'osservazione diretta del corpo della medesima, il
giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina
la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo.
2. Durante tutto il tempo in cui la persona è
presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a
porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2
dell'articolo 473 del codice.
3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria
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l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad
evitare che il volto della persona sia visibile".
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