| 1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975,
n.354, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
" 2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del
Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è
competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o
l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel
caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati
dall'articolo 42".
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