| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 30.305 milioni per l'anno 1996 e in
lire 20.165 milioni a decorrere dall'anno 1997, si
provvede:
a) quanto a lire 20.165 milioni a decorrere
dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia;
b) quanto a lire 10.140 milioni per l'anno 1996
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996,
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all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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