| 1. La presente legge si applica esclusivamente alla
vendita al dettaglio di libri effettuata al pubblico da
chiunque, indipendentemente dal luogo in cui la stessa vendita
è effettuata o della procedura con cui essa è realizzata.
2. Ogni editore o importatore di libri è obbligato a
stabilire un prezzo fisso di vendita al pubblico ovvero al
consumatore finale per i libri che sono pubblicati o
importati, indipendentemente dal luogo in cui è effettuata la
vendita o dalla procedura con cui essa è realizzata.
3. Ove l'acquisto sia effettuato in contanti, il prezzo di
vendita al pubblico può oscillare tra il 95 per cento ed il
100 per cento del prezzo fisso.
4. Per consumatore finale si intende la persona fisica o
giuridica che, senza assumere obbligazioni di acquisto o di
determinati pagamenti di rata, acquista i libri per proprio
uso o li cede a terzi senza che ciò costituisca una
transazione commerciale.
5. Quando il libro è venduto congiuntamente a dischi,
nastri, cassette, pellicole, fotografie, diapositive,
microfiches o qualsiasi altro bene, costituendo un'unica
offerta editoriale, il prezzo fisso è determinato per
l'insieme dei beni.
6. Per la vendita di collane complete l'editore può
stabilire un prezzo fisso diverso e inferiore a quello
risultante dalla somma del prezzo dei singoli volumi che
costituiscono tale collana.
7. Nei casi di vendita a rate o a credito, possono essere
stabiliti dei prezzi diversi rispetto a quelli previsti per la
vendita con pagamento in contanti.
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