| 1. Sono esclusi dall'obbligo di vendita a prezzo fisso:
a) i libri per i bibliofili, cioè quelli
pubblicati in tiratura limitata per un ambito
Pag. 5
ristretto, numerati e di elevata qualità formale;
b) i libri d'arte, cioè quelli stampati,
totalmente o parzialmente, con metodi artigianali per la
riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni
eseguite direttamente a mano o quelli che sono rilegati in
forma artigianale;
c) i libri antichi o quelli di edizioni
esaurite;
d) i libri usati;
e) i libri fuori catalogo;
f) le opere prenotate prima della loro
pubblicazione.
2. Per libro fuori catalogo si intende quello che non è
più ricompreso nell'ultimo catalogo dell'editore ovvero quando
quest'ultimo ha comunicato per iscritto ai soggetti addetti
alla distribuzione e alla vendita la sua esclusione dal
catalogo stesso. L'offerta e l'esposizione dei libri fuori
catalogo deve avvenire separatamente e in modo
sufficientemente differenziato da quella dei libri a prezzo
fisso.
3. Il libraio o venditore al dettaglio può applicare
prezzi inferiori a quelli fissati per la vendita al pubblico
per i libri pubblicati o importati da più di due anni purché
siano stati messi in vendita dagli stessi librai o venditori
al dettaglio per un periodo minimo di sei mesi. L'offerta e
l'esposizione di questi libri deve avvenire separatamente e in
modo sufficientemente differenziato da quello dei libri a
prezzo fisso.
| |