| 1. I libri possono essere venduti:
a) in occasione delle "Giornate del libro" e nelle
fiere del libro, o in congressi o esposizioni del libro,
sempre che ciò sia stato stabilito dagli enti organizzatori e
purché questi appartengano ai settori dell'editoria e della
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commercializzazione del libro, con lo sconto massimo del 10
per cento del prezzo fisso;
b) quando i consumatori finali come individuati
dall'articolo 1, siano biblioteche, archivi, musei, centri
docenti legalmente riconosciuti, ovvero istituzioni o centri
con finalità scientifiche o di ricerca, con lo sconto massimo
del 15 per cento del prezzo fisso.
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