| 1. Ogni editore o importatore è obbligato a indicare sui
libri da esso pubblicati o importati il prezzo fisso,
stampandolo sul libro o mediante l'applicazione di etichette
Pag. 7
adesive, o con apposito allegato, o mediante la diffusione dei
suoi cataloghi, listini prezzi, o con qualsiasi altro
documento commerciale che riporti il prezzo fisso di vendita
al pubblico.
2. Il sistema di commercializzazione dei libri, compresi
canali diversi dalla vendita al dettaglio, è disciplinato da
normative stabilite da accordi stipulati fra le associazioni
degli editori e dei librai rappresentative a livello
nazionale, tenendo conto della qualità dei servizi resi dai
rivenditori al dettaglio in favore della promozione del libro
e della lettura.
| |