| 1. A richiesta del consumatore, il libraio o venditore al
dettaglio è obbligato a mostrare il catalogo o il listino
prezzi, le fatture o le bolle di consegna, o qualsiasi altro
documento commerciale che riporti il prezzo fisso di vendita
al pubblico.
2. Il libraio o qualsiasi venditore al dettaglio è
responsabile che l'indicazione del prezzo figuri sui libri che
sono in vendita nel suo negozio, secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti.
3. Il libraio o qualunque altro venditore al dettaglio è
altresì obbligato a esporre, in modo visibile, un estratto del
contenuto della presente legge, secondo i termini e le
modalità che saranno fissati, con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali.
4. In caso di infrazioni alle disposizioni della presente
legge, l'azione inibitoria e l'azione risarcitoria possono
essere intraprese da chiunque ne abbia interesse ivi incluse
le associazioni nazionali di categoria degli editori e dei
librai.
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