| 1. All'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n 354, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Possono accedere agli istituti gli iscritti all'ordine
dei giornalisti, previa richiesta scritta al direttore
dell'istituto che, entro e non oltre sette giorni dalla data
della richiesta, risponde, subordinando l'accoglimento della
richiesta esclusivamente alla sussistenza di gravi pericoli
per le condizioni di sicurezza e di disciplina all'interno
dell'istituto. E' fatto divieto ai soggetti di cui al presente
comma, nonché a personale tecnico di supporto cui sia stato
autorizzato l'ingresso da parte del direttore dell'istituto,
di riprendere con strumenti di videoregistrazione i detenuti,
quando non vi sia da parte di essi un esplicito e
documentabile consenso".
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