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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


861
DDL0062-0002
Progetto di legge Camera n. 62 - testo presentato - (DDL13-62)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C62. TESTIPDL
...C62.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC62 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli  Colleghi! - La cecità, sia congenita
  che acquisita, pur essendo la più grave delle minorazioni
  sensoriali, non costituisce una tragedia, bensì un coacervo di
  difficoltà supplementari in rapporto a quelle inerenti la
  normale esistenza umana.  Codeste ulteriori difficoltà possono
  essere tuttavia in gran parte superate con artifici ed ausili
  speciali, nonché con una normativa più umana e più attenta a
  determinate, particolari, situazioni e condizioni in cui un
  non vedente può versare.
     Tra le difficoltà supplementari che affliggono l'esistenza
  dei ciechi primeggia l'impossibilità di spostarsi liberamente,
  se non a brevissimo raggio ed in luoghi perfettamente
  conosciuti, il che si può riassumere parlando di una vera e
  propria "assenza della libertà locomotoria"; si tratta di un
  gravissimo impedimento in quanto l'assenza di codesta
  particolare libertà compromette grandemente la libertà
  individuale intesa in senso generalissimo, non solo mutilando
  la vita di relazione ma anche impedendo la frequenza di scuole
  ed istituti specializzati fino all'università e, naturalmente,
  l'esercizio di un'attività lavorativa (mestiere, arte o
  professione), salvo che essa sia svolta a domicilio.  Questa
  difficoltà supplementare è stata in gran parte risolta grazie
  all'aiuto dei cani guida, animali fedeli e migliori amici per
  il non vedente che, grazie alla guida sicura e attenta del
  cane, può recarsi dove desidera e dove è necessario che egli
  vada, senza dover, così, rinunciare alla sua libertà
  locomotoria.
     Infatti, il cane guida restituisce integralmente al cieco
  la libertà locomotoria e tra loro si instaura un rapporto che
  con il tempo si accresce e si consolida fino a raggiungere un
 
                               Pag. 2
 
  livello massimo nel quale essi comunicano tra loro
  istintivamente e senza alcuna remora.  A tutt'oggi il cane
  guida non ha il diritto di entrare nel luogo di lavoro del
  privo di vista e nemmeno nelle scuole o nei luoghi didattici
  dove il cieco si reca, ponendo in essere, così, una
  discriminazione palese che si estrinseca nell'impossibilità
  per il non vedente di occupare un posto di lavoro o di
  frequentare l'università od una scuola di qualunque tipo essa
  sia, tranne le scuole speciali per non vedenti dove il cane ha
  diritto di accesso.
     Discriminazione palese e segno di regresso sociale, perché
  accanto ad una normativa che permette l'accesso dei cani guida
  agli esercizi aperti al pubblico e ad ogni mezzo di trasporto
  pubblico, non è contemplata alcuna norma per altri luoghi dove
  il cieco si reca, non ultimo il luogo di lavoro e la
  scuola.
     Nel momento in cui un cieco entra nell'edificio ove svolge
  attività lavorativa, se non è accompagnato dal suo cane guida
  incontra oggettive difficoltà derivanti dal rapporto di forte
  interdipendenza, anche psicologica, instaurato con
  l'animale.
     Altri ostacoli supplementari derivano dalla necessità di
  dover affidare a qualcuno, non sempre presente o disponibile,
  il cane guida a cui non è consentito l'ingresso nell'edificio.
  Difficoltà oggettiva, difficilmente sanabile visto che il cane
  accompagna il cieco ovunque egli vada, perché a questo esso è
  preposto.
     La presente proposta di legge intende affrontare un
  duplice ordine di problemi: primariamente, intende sanare il
  disagio provocato al cieco dal vuoto legislativo prevendendo,
  perciò, la possibilità di accesso ai suddetti luoghi con il
  cane guida, colmando così una lacuna legislativa ed
  alleviando, seppur in minima parte, il disagio e le difficoltà
  causate al non vendente da una normativa ancora incompleta e
  penalizzante.
     Secondariamente, intende estendere il trattamente di
  trasporto gratuito sui mezzi pubblici anche ai cani in periodo
  di addestramento, utilizzati dall'addestratore o
  dall'istruttore, quando, per ragioni di insegnamento, devono
  salire su un mezzo pubblico.  Ci è sembrato doveroso estendere
  la gratuità anche ai cani da essi utilizzati perché il
  trasporto del cane guida è esclusivamente a scopo didattico
  per il cane stesso e perché la salita e la discesa da un mezzo
  pubblico rientrano nel programma didattico di insegnamento al
  cane che si intende trasformare in un cane guida per non
  vedenti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-62 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0062 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=006200 00 FASCIDC=13DDL0062 SORTNAV=0006200 000 00000 ZZDDLC62 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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