| Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato dei disegni di
legge numeri 40, 498 e 514 concernente l'ordinamento degli
studi di educazione fisica e sportiva presso le università
nonché le norme transitorie sugli Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), trasmesso alla Camera dopo
l'approvazione del Senato, già dal marzo del 1993, nelle
ultime battute della XI legislatura, veniva improvvisamente
deferito alla VII Commissione in sede deliberante per il
procedimento decentrato.
Sembra superfluo rilevare che tale iter procedurale
trova la sua ratio nella necessità di sveltire il lavoro
legilsativo e di alleggerire l'Assemblea plenaria,
limitatamente alle ipotesi di progetti di legge che non hanno
rilevanza di ordine generale nonché di quelli che rivestono
particolare urgenza.
Ovviamente tali cautele sono finalizzate ad evitare abusi,
cui potrebbe dar luogo il procedimento decentrato, che finisce
con l'affidare la votazione di importanti progetti di legge a
gruppi ristretti di parlamentari, privando l'Assemblea
plenaria del proprio ruolo istituzionale.
Il suddetto testo unificato nei primi giorni del mese di
gennaio 1994 veniva deferito alla Commissione competente in
sede legislativa, per l'approvazione nella stessa stesura del
Senato, sottraendo all'Assemblea la possibilità del necessario
dibattito e degli interventi correttivi che ritenesse
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opportuni, peraltro senza che vi fossero i presupposti per la
procedura decentrata. Molto saggiamente la Camera, di fronte
ai contrasti emersi in materia, ha preferito far decadere il
provvedimento.
Nella XII legislatura la VII Commissione non ha mai
affrontato l'argomento.
La presente proposta di legge recepisce il testo unificato
approvato dal Senato integrandone i contenuti ed apportando
alcune modifiche sulle tematiche che sono state oggetto di
contrasti, non tra schieramenti politici, ma da parte di
realtà operanti nel settore.
Innanzitutto la normativa proposta, ritenendo estremamente
riduttiva l'istituzione di una facoltà monovalente soltanto
per il corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e
sportiva, ha optato per la previsione di una facoltà
finalizzata non solo alla ricerca scientifica nel settore, ma
anche al più vasto ambito della preparazione e della
formazione dei docenti e, in genere, di coloro che si dedicano
alla professione nel campo delle attività motorie. Infatti
l'istituenda facoltà di scienze delle attività motorie sembra
particolarmente idonea a collocarsi nella prospettiva della
creazione di indirizzi, in sintonia con lo sviluppo di nuove
professionalità legate a tale settore, come si è già
verificato in altri Paesi europei.
In correlazione a quanto appena esposto si presenta molto
più articolata la disposizione concernente le finalità
dell'istituendo corso di studi, che, oltre a prevedere la
ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel
settore, contempla anche la preparazione e la formazione dei
docenti, nonché quella di coloro che intendono dedicarsi
all'esercizio delle professioni che richiedono una formazione
nell'ambito dell'istruzione universitaria.
Inoltre la normativa proposta è mirata ad attuare una
sostanziale parità di trattamento nei confronti degli allievi
degli ISEF parificati sparsi nel territorio nazionale.
Un'altra problematica affrontata e risolta dalla presente
proposta di legge è
quella del riconoscimento del vasto patrimonio scientifico
acquisito dal personale docente dell'area tecnico addestrativa
durante i trenta anni di esperienza, assimilando tale
categoria, attraverso una procedura concorsuale idoneativa, ai
professori associati.
Va precisato che tale soluzione, oltre ad essere seria e
dignitosa, in quanto idonea ad assicurare il necessario filtro
nel passaggio ai ruoli più elevati della docenza, non comporta
aggravio di spesa pubblica, atteso che tutto il personale in
questione è inquadrato nei ruoli ordinari della pubblica
istruzione e, pertanto, la suddetta previsione costituisce
soltanto un riconoscimento formale alla professionalità della
categoria.
Va osservato infine che la facoltà di scienze delle
attività motorie deve riservare, nella definizione del
curriculum di studi, uno spazio abbastanza consistente
alle discipline afferenti all'area tecnico-addestrativa e che
per la definizione di tale curriculum deve essere
prevista una commissione di esperti, composta da
rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN) e
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).
In proposito si evidenzia che non sembra da abbandonare
l'idea di prevedere, in sede di prima attuazione della legge
anche per i docenti ordinari delle altre discipline, la
possibilità di ricorrere a docenti stranieri di chiara fama,
anche per testimoniare lo spirito di adesione alla cultura
europea.
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