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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8610
DDL0485-0002
Progetto di legge Camera n. 485 - testo presentato - (DDL13-485)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C485. TESTIPDL
...C485.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC485 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato dei disegni di
  legge numeri 40, 498 e 514 concernente l'ordinamento degli
  studi di educazione fisica e sportiva presso le università
  nonché le norme transitorie sugli Istituti superiori di
  educazione fisica (ISEF), trasmesso alla Camera dopo
  l'approvazione del Senato, già dal marzo del 1993, nelle
  ultime battute della XI legislatura, veniva improvvisamente
  deferito alla VII Commissione in sede deliberante per il
  procedimento decentrato.
     Sembra superfluo rilevare che tale  iter  procedurale
  trova la sua  ratio  nella necessità di sveltire il lavoro
  legilsativo e di alleggerire l'Assemblea plenaria,
  limitatamente alle ipotesi di progetti di legge che non hanno
  rilevanza di ordine generale nonché di quelli che rivestono
  particolare urgenza.
     Ovviamente tali cautele sono finalizzate ad evitare abusi,
  cui potrebbe dar luogo il procedimento decentrato, che finisce
  con l'affidare la votazione di importanti progetti di legge a
  gruppi ristretti di parlamentari, privando l'Assemblea
  plenaria del proprio ruolo istituzionale.
     Il suddetto testo unificato nei primi giorni del mese di
  gennaio 1994 veniva deferito alla Commissione competente in
  sede legislativa, per l'approvazione nella stessa stesura del
  Senato, sottraendo all'Assemblea la possibilità del necessario
  dibattito e degli interventi correttivi che ritenesse
 
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  opportuni, peraltro senza che vi fossero i presupposti per la
  procedura decentrata.  Molto saggiamente la Camera, di fronte
  ai contrasti emersi in materia, ha preferito far decadere il
  provvedimento.
     Nella XII legislatura la VII Commissione non ha mai
  affrontato l'argomento.
     La presente proposta di legge recepisce il testo unificato
  approvato dal Senato integrandone i contenuti ed apportando
  alcune modifiche sulle tematiche che sono state oggetto di
  contrasti, non tra schieramenti politici, ma da parte di
  realtà operanti nel settore.
     Innanzitutto la normativa proposta, ritenendo estremamente
  riduttiva l'istituzione di una facoltà monovalente soltanto
  per il corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e
  sportiva, ha optato per la previsione di una facoltà
  finalizzata non solo alla ricerca scientifica nel settore, ma
  anche al più vasto ambito della preparazione e della
  formazione dei docenti e, in genere, di coloro che si dedicano
  alla professione nel campo delle attività motorie.  Infatti
  l'istituenda facoltà di scienze delle attività motorie sembra
  particolarmente idonea a collocarsi nella prospettiva della
  creazione di indirizzi, in sintonia con lo sviluppo di nuove
  professionalità legate a tale settore, come si è già
  verificato in altri Paesi europei.
     In correlazione a quanto appena esposto si presenta molto
  più articolata la disposizione concernente le finalità
  dell'istituendo corso di studi, che, oltre a prevedere la
  ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel
  settore, contempla anche la preparazione e la formazione dei
  docenti, nonché quella di coloro che intendono dedicarsi
  all'esercizio delle professioni che richiedono una formazione
  nell'ambito dell'istruzione universitaria.
     Inoltre la normativa proposta è mirata ad attuare una
  sostanziale parità di trattamento nei confronti degli allievi
  degli ISEF parificati sparsi nel territorio nazionale.
  Un'altra problematica affrontata e risolta dalla presente
  proposta di legge è
  quella del riconoscimento del vasto patrimonio scientifico
  acquisito dal personale docente dell'area tecnico addestrativa
  durante i trenta anni di esperienza, assimilando tale
  categoria, attraverso una procedura concorsuale idoneativa, ai
  professori associati.
     Va precisato che tale soluzione, oltre ad essere seria e
  dignitosa, in quanto idonea ad assicurare il necessario filtro
  nel passaggio ai ruoli più elevati della docenza, non comporta
  aggravio di spesa pubblica, atteso che tutto il personale in
  questione è inquadrato nei ruoli ordinari della pubblica
  istruzione e, pertanto, la suddetta previsione costituisce
  soltanto un riconoscimento formale alla professionalità della
  categoria.
     Va osservato infine che la facoltà di scienze delle
  attività motorie deve riservare, nella definizione del
  curriculum  di studi, uno spazio abbastanza consistente
  alle discipline afferenti all'area tecnico-addestrativa e che
  per la definizione di tale  curriculum  deve essere
  prevista una commissione di esperti, composta da
  rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN) e
  del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).
     In proposito si evidenzia che non sembra da abbandonare
  l'idea di prevedere, in sede di prima attuazione della legge
  anche per i docenti ordinari delle altre discipline, la
  possibilità di ricorrere a docenti stranieri di chiara fama,
  anche per testimoniare lo spirito di adesione alla cultura
  europea.
 
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