| (Finalità).
1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore
nel campo delle attività motorie si svolgono nelle facoltà di
scienze delle attività motorie istituite presso le università
degli studi.
2. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo delle
attività motorie hanno il fine di promuovere il progresso
delle scienze motorie e di fornire la cultura scientifica e
tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale
campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica,
all'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle
scuole di ogni ordine e grado od all'esercizio delle
professioni che richiedono una preparazione nell'ambito
dell'istruzione universitaria.
3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui,
rispettivamente, alle tabelle I e II annesse al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono
aggiunte la laurea in scienze delle attività motorie e la
facoltà di scienze delle attività motorie.
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