| (Istituzione).
1. L'istituzione della facoltà di scienze delle attività
motorie avviene sulla base delle indicazioni del piano
triennale di sviluppo dell'università previsto dall'articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n.
168, per un numero non superiore a quello indicato nel
predetto piano, ed è disposta negli statuti delle università,
con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In ogni caso deve essere
garantita l'istituzione di un numero di facoltà tale da
sopperire al fabbisogno reale del Paese.
2. Ai fini di cui al comma 1 le università devono
disporre, direttamente o mediante convenzioni stipulate in
conformità alle disposizioni dell'ordinamento universitario,
di strutture ed attrezzature necessarie, nonché di professori
di ruolo e di ricercatori, che afferiscono alla facoltà di cui
alla presente legge, in misura idonea all'efficace svolgimento
della ricerca e dei corsi di laurea.
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