| (Ordinamento didattico).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la tabella concernente l'ordinamento didattico
dei corsi di studio per l'ottenimento della laurea in scienze
delle attività motorie è definita con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita una apposita commissione composta da membri designati
dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI), scelti tra esperti
di chiara fama nel campo dell'educazione fisica e sportiva.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:
a) la durata del corso di laurea, non inferiore a
quattro anni;
b) l'articolazione del corso di laurea in due
bienni di cui il primo comune ed il secondo articolato nei
seguenti indirizzi: sportivo, pedagogico, cinesiologico,
manageriale, nonché le opportune forme di collaborazione con
altre facoltà e dipartimenti;
c) la programmazione degli accessi, in relazione
alle strutture disponibili ed ai prevedibili sbocchi
occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento
dell'idoneità fisica per gli indirizzi che comportino la
pratica sportiva, con procedure selettive tendenti a
verificare la formazione culturale e le capacità
attitudinali;
d) le aree disciplinari da includere
necessariamente nei curricula didattici che devono
essere adottati dalle università.
| |