| (Corsi di studio)
1. Per le finalità della presente legge, oltre al corso di
laurea, possono essere istituite scuole di specializzazione e
corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni
dell'ordinamento universitario.
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2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di
cui al comma 1 le altre facoltà ed i dipartimenti
interessati.
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