| (Organizzazione didattica)
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla
presente legge sono conferiti secondo le disposizioni
dell'ordinamento universitario.
2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti
di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli
2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche
dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con
le norme di stato giuridico, per le attività
tecnico-pratiche.
3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti
di enti ed amministrazioni pubbliche, con i quali le
università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di
attrezzature e di strutture extra-universitarie, possono
eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario
qualora non comportino oneri per le università stesse.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento
di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono
raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti
settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti
di professore e di ricercatore universitario.
5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle
attività teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di
scienze delle attività motorie si avvalgono prioritamente
degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi
di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28
giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i
comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali
maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti
Pag. 7
impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa
fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi
stessi.
| |