| 1. L'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il privo della vista e l'istruttore
o l'addestratore di cani guida hanno diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida, provvisto di museruola,
nei viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover
pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
2. Al privo della vista è riconosciuto altresì il
diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il
proprio cane guida.
3. Al privo della vista è riconosciuto, inoltre, il
diritto di accedere al proprio posto di lavoro nonché agli
istituti scolastici e didattici accompagnato dal proprio cane
guida, provvisto di museruola".
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