| (Istituti superiori di educazione fisica).
1. A decorrere dall'anno accademico 1996-97 è istituita la
facoltà di scienze delle attività motorie presso le università
che hanno sede nelle città nelle quali sono operanti Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF) parificati ed istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica.
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2. Per le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
agosto 1990, n. 245, è costituito, anche in deroga alla citata
legge, da due professori ordinari e da un professore associato
dell'università, scelti preferibilmente, tra i docenti
titolari di incarico presso l'ISEF, e da due docenti di
discipline tecnico-pratiche nominati dal consiglio direttivo
dell'ISEF.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'ISEF
statale di Roma e gli istituti parificati di cui al comma 1
sono soppressi. I relativi patrimoni sono trasferiti, con
vincolo di destinazione alle attività delle facoltà di scienze
delle attività motorie, alle rispettive università che
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo
ai predetti ISEF.
4. Con regolamento del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il
passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando
comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti
iscritti all'ISEF statale di Roma ed agli ISEF parificati di
cui al comma 1 del presente articolo alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché la valutazione del
curriculum didattico svolto ai fini del conseguimento
dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono
comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di
studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i docenti di discipline tecnico-pratiche presso
l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al comma 1 del
presente articolo sono ammessi, qualora già in servizio dal 1^
gennaio 1990, ai concorsi previsti per professore associato
nei raggruppamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della
presente legge.
6. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale
di Roma e presso gli ISEF parificati di cui al comma 1 è, a
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domanda, mantenuto in servizio a tempo indeterminato
conservando il trattamento economico in godimento.
7. Il personale docente universitario in servizio presso
l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al comma 1,
alla data di entrata in vigore della presente legge, è
utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, presso le facoltà di scienze
delle attività motorie; entro il medesimo triennio il predetto
personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento
presso le facoltà stesse.
8. Il personale tecnico e amministrativo in servizio
presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al
comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge è
inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti
qualifiche del personale tecnico ed amministrativo
dell'università. I relativi posti sono trasferiti alle
università con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico delle
disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai
fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle
università emanati con le procedure di cui all'articolo 1
della medesima legge.
10. Nei concorsi a posti di professore e ricercatore
universitario destinati alle facoltà di scienze delle attività
motorie, il servizio prestato quale docente presso gli
Istituti superiori di educazione fisica statale e parificati,
soppressi ai sensi del comma 3 del presente articolo, ha lo
stesso valore dell'incarico svolto presso le università.
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