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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8621
DDL0485-0013
Progetto di legge Camera n. 485 - testo presentato - (DDL13-485)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C485. TESTIPDL
...C485.
...PROPOSTA DI LEGGE -
CAPO III Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC485 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Istituti superiori di educazione fisica).
     1.  A decorrere dall'anno accademico 1996-97 è istituita la
  facoltà di scienze delle attività motorie presso le università
  che hanno sede nelle città nelle quali sono operanti Istituti
  superiori di educazione fisica (ISEF) parificati ed istituiti
  con decreto del Presidente della Repubblica.
 
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     2.  Per le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
  il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
  agosto 1990, n. 245, è costituito, anche in deroga alla citata
  legge, da due professori ordinari e da un professore associato
  dell'università, scelti preferibilmente, tra i docenti
  titolari di incarico presso l'ISEF, e da due docenti di
  discipline tecnico-pratiche nominati dal consiglio direttivo
  dell'ISEF.
     3.  A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'ISEF
  statale di Roma e gli istituti parificati di cui al comma 1
  sono soppressi.  I relativi patrimoni sono trasferiti, con
  vincolo di destinazione alle attività delle facoltà di scienze
  delle attività motorie, alle rispettive università che
  subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo
  ai predetti ISEF.
     4.  Con regolamento del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica da emanare ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
  il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il
  passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando
  comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti
  iscritti all'ISEF statale di Roma ed agli ISEF parificati di
  cui al comma 1 del presente articolo alla data di entrata in
  vigore della presente legge, nonché la valutazione del
  curriculum  didattico svolto ai fini del conseguimento
  dei titoli di studio previsti dalla presente legge.  Sono
  comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di
  studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
     5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge i docenti di discipline tecnico-pratiche presso
  l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al comma 1 del
  presente articolo sono ammessi, qualora già in servizio dal 1^
  gennaio 1990, ai concorsi previsti per professore associato
  nei raggruppamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della
  presente legge.
     6.  Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale
  di Roma e presso gli ISEF parificati di cui al comma 1 è, a
 
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  domanda, mantenuto in servizio a tempo indeterminato
  conservando il trattamento economico in godimento.
     7.  Il personale docente universitario in servizio presso
  l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al comma 1,
  alla data di entrata in vigore della presente legge, è
  utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno
  accademico successivo a quello in corso alla data di entrata
  in vigore della presente legge, presso le facoltà di scienze
  delle attività motorie; entro il medesimo triennio il predetto
  personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento
  presso le facoltà stesse.
     8.  Il personale tecnico e amministrativo in servizio
  presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al
  comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge è
  inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti
  qualifiche del personale tecnico ed amministrativo
  dell'università.  I relativi posti sono trasferiti alle
  università con decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica.
     9.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a
  decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico delle
  disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai
  fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle
  università emanati con le procedure di cui all'articolo 1
  della medesima legge.
     10.  Nei concorsi a posti di professore e ricercatore
  universitario destinati alle facoltà di scienze delle attività
  motorie, il servizio prestato quale docente presso gli
  Istituti superiori di educazione fisica statale e parificati,
  soppressi ai sensi del comma 3 del presente articolo, ha lo
  stesso valore dell'incarico svolto presso le università.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-485 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0485 TOTPAG=0013 TOTDOC=0017 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=025 PAGFIN=0009 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=048500 00 FASCIDC=13DDL0485 SORTNAV=0048500 000 00000 ZZDDLC485 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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