| (Istituti superiori di educazione fisica
parificati)
1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano
triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze
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delle attività motorie stipula, a tal fine, una convenzione
con l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF)
parificato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio
1958, n. 88, che abbia la sede principale od una sede
distaccata nella stessa sede dell'università od in una sede
decentrata della medesima.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve essere stipulata
entro il triennio successivo alla data di emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica recante il piano
triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata
stipula della convenzione entro il predetto termine, la
determinazione del piano relativa all'istituzione della
facoltà è priva di effetti.
3. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, fra
l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi
finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi
rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da
parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e
delle strutture di proprietà degli ISEF od in uso ad essi.
4. Per le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, della presente legge.
5. Il personale docente presso l'ISEF parificato, in
servizio al 1^ gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla
data di stipula della convenzione di cui al comma 1, in
posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è
utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno
accademico successivo a quello in corso alla predetta data,
per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo
stato giuridico ed il trattamento economico in godimento.
6. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo
dell'ISEF parificato, in servizio al 1^ gennaio 1992 e che sia
ancora in servizio alla data di stipula della convenzione di
cui al comma 1, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato
giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino
all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali
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delle qualifiche funzionali del personale tecnico ed
amministrativo dell'università. I posti necessari
all'università per l'inquadramento del predetto personale sono
assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive
delle università e degli incrementi recati dai piani triennali
di sviluppo.
7. La procedura di cui al comma 6 è adottata anche per il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo,
in servizio al 1^ gennaio 1992 e per il quale i consigli di
amministrazione degli ISEF parificati sono obbligati ad
emanare i decreti di inquadramento nei profili professionali
delle relative qualifiche funzionali del personale delle
università. I posti necessari per l'inquadramento del predetto
personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche
complessive delle università.
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