Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8622
DDL0485-0014
Progetto di legge Camera n. 485 - testo presentato - (DDL13-485)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C485. TESTIPDL
...C485.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC485 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Istituti superiori di educazione fisica
                         parificati)
     1.  L'università nel cui ambito è prevista dal piano
  triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze
 
                              Pag. 10
 
  delle attività motorie stipula, a tal fine, una convenzione
  con l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF)
  parificato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio
  1958, n. 88, che abbia la sede principale od una sede
  distaccata nella stessa sede dell'università od in una sede
  decentrata della medesima.
     2.  La convenzione di cui al comma 1 deve essere stipulata
  entro il triennio successivo alla data di emanazione del
  decreto del Presidente della Repubblica recante il piano
  triennale di sviluppo dell'università.  In caso di mancata
  stipula della convenzione entro il predetto termine, la
  determinazione del piano relativa all'istituzione della
  facoltà è priva di effetti.
     3.  La convenzione di cui al comma 1 disciplina, fra
  l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi
  finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi
  rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da
  parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e
  delle strutture di proprietà degli ISEF od in uso ad essi.
     4.  Per le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
  il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
  agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 11,
  comma 2, della presente legge.
     5.  Il personale docente presso l'ISEF parificato, in
  servizio al 1^ gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla
  data di stipula della convenzione di cui al comma 1, in
  posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è
  utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno
  accademico successivo a quello in corso alla predetta data,
  per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo
  stato giuridico ed il trattamento economico in godimento.
     6.  Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo
  dell'ISEF parificato, in servizio al 1^ gennaio 1992 e che sia
  ancora in servizio alla data di stipula della convenzione di
  cui al comma 1, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato
  giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino
  all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali
 
                              Pag. 11
 
  delle qualifiche funzionali del personale tecnico ed
  amministrativo dell'università.  I posti necessari
  all'università per l'inquadramento del predetto personale sono
  assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive
  delle università e degli incrementi recati dai piani triennali
  di sviluppo.
     7.  La procedura di cui al comma 6 è adottata anche per il
  personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo,
  in servizio al 1^ gennaio 1992 e per il quale i consigli di
  amministrazione degli ISEF parificati sono obbligati ad
  emanare i decreti di inquadramento nei profili professionali
  delle relative qualifiche funzionali del personale delle
  università.  I posti necessari per l'inquadramento del predetto
  personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche
  complessive delle università.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-485 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0485 TOTPAG=0013 TOTDOC=0017 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=034 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=048500 00 FASCIDC=13DDL0485 SORTNAV=0048500 000 00000 ZZDDLC485 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati