| (Concorsi).
1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla
presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli
articoli 11 e 12 della presente legge, le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati
ordinatori.
2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di
ricercatore destinati alle facoltà di scienze delle attività
motorie, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione
giudicatrice non possa essere validamente costituita per
l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti
affini, il numero dei componenti necessario, la commissione
stessa é corrispondentemente integrata con esperti, anche
stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si
riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. Il giudizio della
commissione tiene conto della capacità professionale nel campo
specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica
svolta presso gli ISEF.
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