| (Determinazione delle sedi)
1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze delle
attività motorie da istituire nell'ambito del piano triennale
di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con
le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono
determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse
finanziarie e di personale previste dai predetti piani
triennali di sviluppo dell'università.
2. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 11,
all'onere derivante dalla attuazione della presente legge,
valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal
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1996, si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani
triennali di sviluppo delle università, emanati con le
procedure di cui all'articolo 1 della citata legge n. 245 del
1990. A decorrere dall'anno 1998 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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