| 1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 53 del
nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:
" h) quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è
inferiore a 350 Kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è
inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è
inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata,
o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per
gli altri tipi di motore, considerati come ciclomotori;".
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 53
del nuovo codice della strada, come modificata dal comma 1 del
presente articolo, è aggiunta la seguente:
" h- bis) quadricicli a motore: veicoli a quattro
ruote destinati al trasporto di persone o di cose o promiscuo
di persone e di cose atti ad ospitare al massimo tre persone
oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi
i 550 chilogrammi se azionati da motori a combustione interna
aventi cilindrata totale non superiore a 450 centrimetri
cubici per motori ad accensione comandata a quattro tempi o
800 centimetri cubici per motori ad accensione spontanea,
oppure 650 chilogrammi, esclusa la massa delle batterie, se
azionati da motori elettrici di qualsiasi tipo con potenza
massima di quindici chilowattora e capaci di sviluppare, per
tutti i tipi sopra descritti, una velocità massima, misurata
in piano, non superiore a ottanta chilometri orari. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti
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per le caratteristiche sopra indicate, o abbiano motori ad
accensione comandata a due tempi, sono considerati
autoveicoli.".
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