| 1. Ai veicoli di cui alle lettere h) e h- bis)
del comma 1 dell'articolo 53 del nuovo codice della strada,
azionati da motori elettrici di qualsiasi tipo, si applica
l'aliquota di imposta sul valore aggiunto nella misura del 4
per cento sul prezzo di vendita.
2. I veicoli di cui al comma 1 sono esentati, all'atto
della prima immatricolazione in Italia, dal pagamento delle
tasse inerenti l'immatricolazione stessa, dal pagamento dovuto
per il rilascio delle targhe di identificazione del veicolo,
nonché dal pagamento della tassa di circolazione
automobilistica di cui alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e
successive modificazioni, nonché dall'applicazione delle
imposte relative ai contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile di cui all'articolo 1 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
3. I veicoli di cui all'articolo 1, relativamente a quelli
azionati da motori elettrici, non sono soggetti ad alcun
provvedimento inerente la limitazione della circolazione, ad
esclusione delle aree individuate come vietate a qualsiasi
forma di traffico veicolare sia privato che pubblico.
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