| 1. Gli autosilo e i parcheggi coperti o a cielo aperto
destinati ad uso pubblico, di proprietà sia privata che
pubblica, anche dati in concessione, già in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
costruiti dopo tale data, sempre che siano presidiati da
personale di custodia o non accessibili in mancanza dello
stesso, devono riservare posti della misura minima di metri
lineari 4,50 di lunghezza e di metri lineari 2,20 di larghezza
ai veicoli azionati da propulsore elettrico, in misura non
inferiore ad uno ogni cento o frazioni di esso.
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2. I posti riservati di cui al comma 1 devono essere
attrezzati con uno o più punti di allacciamento eroganti
energia elettrica con tensione di 220 volts a 50 Hz.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con riferimento a quanto indicato al
comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
disciplina, con proprio decreto, la realizzazione dei punti di
allacciamento e di esazione del pagamento dell'energia
elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori del
veicolo in sosta.
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