| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è prevista la possibilità da parte di chi
intenda acquistare un veicolo elettrico di cui alle lettere
h) e h- bis) del comma 1 dell'articolo 53 del nuovo
codice della strada, di usufruire dei contributi di cui al
comma 2. A tal fine è destinata la somma di lire cinquanta
miliardi per il triennio 1996-1998; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante
mutui con durata massima di quarantotto mesi, concessi dagli
istituti abilitati al credito a medio termine, presso i quali
vanno inoltrate le richieste, e non possono eccedere la metà
del prezzo del veicolo elettrico che si intende acquistare.
3. Il tasso di interesse annuale, sui contributi di cui al
comma 2, è stabilito nella misura di trentasei punti
percentuali del tasso di riferimento.
4. Con successivo decreto, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
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tesoro, sono stabilite le modalità e le procedure per
l'accesso ai contributi di cui al comma 2.
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