| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aziende fornitrici di energia elettrica
provvedono all'installazione dei punti di allacciamento nei
luoghi individuati dall'articolo 3. Nei confronti dei
proprietari e dei gestori si applicano le norme concernenti le
servitù di elettrodotto di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
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