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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8634
DDL0487-0002
Progetto di legge Camera n. 487 - testo presentato - (DDL13-487)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C487. TESTIPDL
...C487.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC487 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 6 giugno 1974, n. 298,
  si articola in tre titoli che prevedono:
         a)  l'istituzione di un albo professionale degli
  autotrasportatori di cose per conto terzi;
         b)  la disciplina dell'autotrasporto in conto
  proprio e per conto terzi;
         c)  l'istituzione di un sistema di tariffe
  obbligatorio a forcella.
     E' interessante rilevare che un albo di impresa
  rappresentava, quando fu emanata la legge n. 298 del 1974,
  un'anomalia nel nostro ordinamento giuridico in quanto - in
  genere - gli albi erano costituiti da professionisti e solo
  eccezionalmente si incontravano albi di imprese, ma allora si
  trattava di albi di imprese fornitrici di beni o servizi alla
  pubblica amministrazione.
     In questi ultimi anni, viceversa, il fenomeno si sta
  estendendo e sull'esempio degli autotrasportatori, altre
  categorie stanno ottenendo i loro albi professionali.  Già
  previsto per legge, è in fase di realizzazione ad esempio,
  l'albo delle imprese di smaltimento dei rifiuti.  Questo
  proliferare di albi fra imprese è un fenomeno tutto italiano,
  che rischia di creare nel nostro Paese una costellazione di
  potenti corporazioni capaci di condizionare pesantemente le
  istituzioni.
     Per quanto concerne la legge n. 298 del 1974, questa, in
  origine, non prevedeva alcuna particolare qualificazione per
 
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  l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, ma era
  sufficiente non aver riportato determinate condanne penali per
  poter ottenere l'iscrizione.
     Quindi nessuna selezione qualitativa delle imprese.
     Viceversa, un rigido controllo del mercato è affidato al
  Ministero dei trasporti e della navigazione a cui è demandato
  il compito di adottare i provvedimenti necessari affinché
  l'offerta del trasporto di merci su strada, sia adeguata alla
  domanda.  Inoltre, le imprese di autotrasporto devono
  rispettare, nei trasporti nazionali un sistema di tariffe a
  forcella.  I trasporti di cose in conto proprio, hanno una
  disciplina sufficientemente coerente con quella
  comunitaria.
     Riassumendo, in origine la legge n. 298 del 1974, mentre
  rinunciava a qualsiasi selezione qualitativa del mercato,
  sottoponeva lo stesso ad un controllo quantitativo, limitando
  nel contempo la concorrenza tra imprese di trasporto con le
  tariffe obbligatorie a forcella.
     Solo in un secondo tempo, ed esattamente con il
  decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è stata
  prevista l'introduzione in Italia delle norme comunitarie
  sull'accesso alla professione.  Oggi pertanto, in Italia c'è un
  duplice sbarramento: qualitativo con l'accesso alla
  professione e quantitativo con il contingentamento delle
  autorizzazioni (accesso al mercato).
     La legge n. 298 del 1974 entrava in vigore pochi mesi
  prima dell'emanazione della direttiva 74/561/CEE, del
  Consiglio, del 12 novembre 1974, disciplinante l'accesso alla
  professione di autotrasportatore.
     I princìpi ispiratori della politica della Comunità
  europea in materia di trasporti, in quanto tesi ad una
  completa liberalizzazione del mercato, vanno nella direzione
  diametralmente opposta rispetto a quelli che hanno ispirato il
  nostro legislatore.  La Comunità europea distingue, infatti,
  tra l'accesso alla professione e l'accesso al mercato,
  prevedendo un rigido controllo qualitativo delle imprese
  all'atto dell'accesso alla professione.
     Queste devono infatti possedere requisiti di onorabilità,
  capacità finanziaria e capacità professionale.
     Una volta dimostrato il possesso di tali requisiti, le
  imprese devono poter essere libere di accedere al mercato
  senza ulteriori intralci (nessuna selezione quantitativa
  quindi, per l'accesso al mercato dei trasporti).
     Corollario di questa politica, sono le norme che hanno
  abolito qualsiasi contingentamento per i trasporti
  infracomunitari, la progressiva liberalizzazione del
  cabotaggio terrestre, la liberalizzazione da qualsiasi
  contingente o autorizzazione dei percorsi stradali di un
  trasporto combinato, la liberalizzazione del noleggio di
  veicoli industriali, l'eliminazione di qualsiasi tariffazione
  nei trasporti infracomunitari.
     Tale discordanza tra le norme contenute nella legge n. 298
  del 1974 e la normativa CEE, da una parte rende il nostro
  Paese inadempiente nei confronti della Comunità, e dall'altra
  pone le nostre imprese in una posizione di netto svantaggio
  nei confronti dei concorrenti comunitari, liberi dalle pastoie
  burocratiche che ingessano l'attività degli operatori
  italiani.
     E' una posizione di svantaggio destinata, peraltro, ad
  aggravarsi tra qualche anno, quando il cabotaggio terrestre
  sarà completamente liberalizzato.
     La legge 10 ottobre 1990, n. 287, tende alla tutela della
  libertà di concorrenza e di mercato, attribuendo tra l'altro
  all'Autorità tutoria - di cui agli articoli 10 e seguenti
  della stessa legge - il potere di evidenziare e segnalare al
  Parlamento e al Governo i casi di particolare rilevanza, nei
  quali, norme di legge o di regolamenti o provvedimenti
  amministrativi di carattere generale determinino distorsioni
  della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato.
     Orbene, la suddetta autorità ha segnalato al Parlamento
  proprio la legge n. 298 del 1974 sostenendo che il regime di
  contingentamento delle autorizzazioni e la disciplina
  tariffaria sono in netto contrasto con la tutela della libertà
 
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  di concorrenza e di mercato (v. la lettera del 24 maggio
  1993).
     Il Senato della Repubblica, nella seduta del 25 maggio
  1993, in occasione della conversione in legge del
  decreto-legge n. 82 del 1993 ha approvato un ordine del giorno
  che invitava il Governo a riformulare le norme che
  disciplinano l'autotrasporto in modo tale da eliminare quelle
  in contrasto con le finalità perseguite dalla citata legge n.
  287 del 1990.
     In occasione dell'ultima vertenza sull'autotrasporto, il
  Governo si è impegnato a sottoporre al Parlamento una riforma
  della legge n. 298 del 1974, conforme alla normativa
  comunitaria.
     La presente proposta di legge tende ad armonizzare la
  disciplina italiana agli orientamenti europei, anche in
  considerazione del progressivo aumento del contingente annuale
  di autorizzazioni comunitarie per il cabotaggio terrestre, che
  sfocerà nel 1998 nella completa liberalizzazione dei trasporti
  all'interno dei singoli Stati della Comunità.
     A partire da tale data, i vettori di ciascuno Stato membro
  della Comunità potranno effettuare trasporti interni in
  qualsiasi Stato membro, onde consentire alle imprese italiane
  di affrontare il Mercato unico con strutture adeguate.
     E' per questo che la presente proposta di legge tende:
         a)  a garantire in un'economia di mercato, la
  crescita delle imprese di autotrasporto in grado di affrontare
  la concorrenza straniera;
         b)  a favorire l'esodo di quelle imprese
  monoveicolari che intendano ritirarsi dal mercato;
         c)  a incentivare lo sviluppo delle piccole imprese
  attraverso la formazione di cooperative;
         d)  a prevedere opportune regole di salvaguardia in
  caso di conclamata crisi del settore.
     Inoltre:
       introduce una classificazione dei veicoli destinati al
  trasporto di cose che integra quella prevista dal decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
  strada);
       definisce l'autotrasporto di cose in conto proprio in
  maniera conforme alle disposizioni comunitarie;
       tende a disciplinare l'autotrasporto di cose in conto
  proprio in maniera tale che, da una parte, sia garantito che
  gli interessati possano utilizzare tutti i veicoli di cui
  hanno necessità per soddisfare le esigenze dell'attività
  principale e, dall'altra, siano evitati eventuali abusi;
       introduce, come già praticato ampliamente negli altri
  Paesi della CE, l'attività di locazione senza conducente di
  veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi.
     Le norme comunitarie, del resto, liberalizzano la
  locazione dei veicoli destinati al trasporto di cose
  all'interno della Comunità.
 
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